COMUNE DI
JELSI
Provincia di Campobasso
Piazza Umberto I, 42 –
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ORDINANZA
N. 55
IL SINDACO
Visto gli artt. 29,30,31
e 32 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n.285 del
30.4.1992;
Vista la legge n.142 del 8.6.1990;
Considerato che negli ultimi anni sono
state bitumate, ricunettate e decespugliate tutte le strade comunali ed
interpoderali;
Ravvisata l’urgente
necessità di tutelare l’integrità e l’efficienza delle strade comunali,
interpoderali e vicinali ad uso pubblico, onde assicurare l’agibilità e
la sicurezza della circolazione;
O R D I N A
I proprietari o gli affittuari dei terreni confinanti con le strade
pubbliche sono obbligati:
1.
ad effettuare
la manutenzione ordinaria dei tombini e delle cunette che consenta la raccolta
ed il regolare deflusso delle acque meteoriche nonché a mantenere a distanza
non inferiore a m. 1,00 dal confine la crescita della vegetazione spontanea e
non;
2.
a mantenere
le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la strada;
3.
a non
danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad
essa appartengono, alternarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e
le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
4.
a non
impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative
opere di raccolta e di scarico;
5.
a non
impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni
sottostanti;
6.
a non aprire
fuori del centro abitato canali, fossi o eseguire qualsiasi escavazione,
lateralmente alle strade a distanza inferiore alla loro profondità, ed in ogni
caso non inferiore a m.3,00;
7.
a non
apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli
provenienti da accessi e diramazioni;
8.
a non
scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o
cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
9.
a non
impiantare, lateralmente alla strada, fuori del centro abitato, alberi e siepi
vive a distanza dal confine stradale inferiore a m.6,00 per gli alberi,
inferiore a m.3,00 per le siepi di altezza superiore a m.1,00;
10. a provvedere al taglio dei rami degli alberi che
si protendono oltre il confine stradale;
11. a provvedere alla manutenzione delle cunette
delle strade adiacenti i terreni, al fine di favorire il libero scolo della
acque;
12. a non creare manufatti, opere e depositi, anche
temporanei sulle strade senza la preventiva autorizzazione comunale.
Qualora i
proprietari o gli affittuari dei terreni, non provvedono al rispetto di quanto
sopra, sarà emessa a loro carico ingiunzione per
l'esecuzione delle opere necessarie per il ripristino. Le violazioni di cui
alla presente ordinanza comportano la sanzione amministrativa di una somma da a €.
Gli Ufficiali, gli Agenti della
forza pubblica e della Polizia Locale, sono incaricati di vigilare
sull'osservanza del
presente provvedimento.
Dalla Residenza Municipale , lì 21 Settembre
2005 L'ASSESSORE
DELEGATO
Michele D'AMICO