COMUNE    DI   JELSI

Provincia di Campobasso

 

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ORDINANZA N.  55

IL SINDACO

 

            Visto gli artt. 29,30,31 e 32 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n.285 del 30.4.1992;

            Vista la legge n.142 del 8.6.1990;

            Considerato che negli ultimi anni sono state bitumate, ricunettate e decespugliate tutte le strade comunali ed interpoderali;

            Ravvisata l’urgente necessità di tutelare l’integrità e l’efficienza delle strade comunali, interpoderali e vicinali ad uso pubblico, onde assicurare l’agibilità e la sicurezza della circolazione;

           

O R D I N A

 

I proprietari o gli affittuari dei terreni confinanti con le strade pubbliche sono obbligati:

 

1.      ad effettuare la manutenzione ordinaria dei tombini e delle cunette che consenta la raccolta ed il regolare deflusso delle acque meteoriche nonché a mantenere a distanza non inferiore a m. 1,00 dal confine la crescita della vegetazione spontanea e non;

2.      a mantenere le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la strada;

3.      a non danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad essa appartengono, alternarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;

4.      a non impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;

5.      a non impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;

6.      a non aprire fuori del centro abitato canali, fossi o eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade a distanza inferiore alla loro profondità, ed in ogni caso non inferiore a m.3,00;

7.      a non apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;

8.      a non scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;   

9.      a non impiantare, lateralmente alla strada, fuori del centro abitato, alberi e siepi vive a distanza dal confine stradale inferiore a m.6,00 per gli alberi, inferiore a m.3,00 per le siepi di altezza superiore a m.1,00;                 

10.  a provvedere al taglio dei rami degli alberi che si protendono oltre il confine stradale;

11.  a provvedere alla manutenzione delle cunette delle strade adiacenti i terreni, al fine di favorire il libero scolo della acque;

12.  a non creare manufatti, opere e depositi, anche temporanei sulle strade senza la preventiva autorizzazione comunale.            

Qualora i proprietari o gli affittuari dei terreni, non provvedono al rispetto di quanto sopra, sarà emessa a loro carico ingiunzione per l'esecuzione delle opere necessarie per il ripristino. Le violazioni di cui alla presente ordinanza comportano la sanzione amministrativa di una somma da a €. 143,00 a €. 573,00 così  come previsto dagli artt. 29,31 e 32 del Codice della Strada.

 

Gli Ufficiali, gli Agenti della forza pubblica e della Polizia Locale, sono incaricati di vigilare sull'osservanza   del presente provvedimento.

  Dalla Residenza Municipale , lì 21 Settembre 2005                   L'ASSESSORE DELEGATO

                                                                                                              Michele D'AMICO